Elettrivori: riforma del meccanismo agevolativo
Il meccanismo “elettrivori” è stato introdotto al fine di permette alle imprese a forte consumo di energia elettrica, l’ottenimento di un’agevolazione nelle fatture di energia elettrica. A partire dal 1 gennaio 2024 sarà in vigore una nuova normativa, a regolare l’erogazione dell’agevolazione.
Il DL Energia, approvato il 25 settembre 2023, contiene alcune modifiche alla normativa relativa alle imprese elettrivore e alle agevolazioni a cui hanno diritto con l’obiettivo di allineare la normativa italiana a quella europea.
Le modifiche principali rispetto al sistema precedentemente utilizzato riguardano:
- la riformulazione dei criteri di accesso al regime agevolativo: le imprese dovranno adempiere a nuove condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni
- l’abolizione del sistema di scaglioni utilizzato per determinare l’entità del beneficio: sarà introdotto un valore unico applicabile a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni
Dal 1° gennaio 2024 le imprese che potranno accedere alle agevolazioni (art. 3 comma 4 Decreto Energia) dovranno consumare almeno 1 GWh/anno di energia elettrica nell’anno precedente la presentazione della Dichiarazione.
Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
- avere un Codice ATECO compreso nell’Allegato 1 – prima parte della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (imprese ad alto rischio)
- avere un codice ATECO compreso nell’Allegato 1 – seconda parte della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (imprese a rischio)
- essere inserite nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatto dal CSEA per gli anni 2022/2023 (già energivori) con Codice ATECO rientrante nell’Allegato 3 e 5 del precedente decreto
Agevolazioni
Le agevolazione vengono riconosciute applicando, direttamente nella fattura di energia elettrica, aliquote ASOS differenziate a seconda della tipologia d’impresa.
Requisito 1 | 15% componente ASOS | |
0,5% del VAL | ||
Requisito 2 | 25% componente ASOS | |
1% del VAL | ||
Requisito 3 | 35% componente ASOS | Anni 2024, 2025, 2026 |
1,5% del VAL | ||
55% componente ASOS | Anno 2027 | |
2,5% del VAL | ||
80% componente ASOS | Anni 2028 | |
3,5% del VAL |
Le aziende che rientrano nel requisito 3 quindi ex energivori non potranno più usufruire dell’agevolazione elettrivori a partire dal 1 gennaio 2029.
La soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa è pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Questa condizione sarà verificata ex post da CSEA, che eventualmente provvederà ai necessari conguagli.
Le imprese che optano per il versamento del VAL vedranno il valore in fattura della componente ASOS posto a 0, il contributo sarà successivamente versato direttamente dall’impresa a CSEA tramite due pagamenti nel corso dell’anno, equivalenti ad una percentuale sul VAL medio dell’azienda.
L’agevolazione energivori riguarda solo la componente ASOS, i rimanenti oneri di sistema (ARIM (4*), UC3 ed UC6) sono imputati al 100% a tutte le utenze
Misure da adottare
Le imprese elettrivore devono realizzare una Diagnosi Energetica o un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001.
Oltre a questo, dal 2024, dovranno anche adottare una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.
Il fine è quello di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.