Per effetto della Delibera 180/2013/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), a partire dal 2016, l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali non è consentita. L’ARERA ha completato la riforma della regolazione tariffaria dell’energia reattiva con la Delibera 232/2022/R/eel.
Dal 1° aprile 2023 è prevista, per i clienti finali non domestici in Bassa Tensione e per i clienti in Media Tensione l’applicazione di corrispettivi in relazione alle immissioni in rete di energia reattiva in fascia F3.
I venditori applicheranno i seguenti corrispettivi:
Per le utenze in bassa tensione (BT) superiori ai 16.5 kW:
- per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della attiva (F1 e F2): 1,274 centesimi di euro/kvarh [+60,9%]
- per energia reattiva oltre il 75% della attiva (F1, F2): 1,689 centesimi di euro/kvarh [+64,9%]
- per energia reattiva immessa in fascia F3 (a partire dal 1° Aprile 2023): 1,689 centesimi di euro/kVarh
Per le utenze in media tensione (MT):
- per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della attiva (F1 e F2): 0,456 centesimi di euro/kvarh [+68,3%]
- per energia reattiva oltre il 75% della attiva (F1 e F2): 0,606 centesimi di euro/kvarh [+72,6%]
- per energia reattiva immessa in fascia F3 (a partire dal 1° Aprile 2023): 0,606 centesimi di euro/kVarh
Sei un’azienda in Media Tensione?
- verifica le modalità e le tempistiche di utilizzo dei sistemi di rifasamento eventualmente installati: è molto probabile che l’immissione in rete di energia reattiva nelle ore della fascia F3 possa essere drasticamente ridotta con la tempestiva disconnessione dei suddetti sistemi quando i prelievi di potenza attiva sono esigui;
- accertati che siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla norma CEI 0-16 paragrafo 8.8.5.3. “Requisiti costruttivi dei generatori: scambio di potenza reattiva (curve di prestazione)” ed Allegato I, qualora fossero presenti impianti di generazione collegati tramite inverter, ad esempio un impianto fotovoltaico;
- considera che l’immissione di energia reattiva è riconducibile alle modalità di utilizzo dell’energia elettrica. Per ridurre le immissioni potrebbe essere necessaria un’adeguata analisi delle apparecchiature installate e l’eventuale installazione di un impianto di compensazione.
Cos’è l’energia reattiva?
L’energia reattiva è una forma di energia che viene assorbita dalle attrezzature elettriche, ma che non viene impiegata per generare lavoro utile, come il calore, la forza o il movimento. Questa energia è strettamente collegata al campo elettromagnetico necessario per far funzionare la macchina.
Per comprendere meglio come funzioni, possiamo immaginare che l’energia reattiva scorra continuamente avanti e indietro sulla rete elettrica tra il carico e il generatore, senza essere realmente utilizzata. In questo senso, si tratta di un tipo di energia che può causare perdite e inefficienze a livello di rete e che viene monitorata dalle autorità per garantire il corretto funzionamento del sistema elettrico.
Energia reattiva, come eliminarla?
L’energia reattiva è un tipo di energia che non viene utilizzata per creare energia effettiva, ma che tuttavia può aumentare i costi dell’energia elettrica per gli utenti finali. Per ridurre questi costi, l’operazione di rifasamento può essere considerata una soluzione molto utile. Inoltre, oltre alla pratica di rifasamento, un controllo accurato delle voci relative all’energia reattiva può contribuire notevolmente ad abbassare i costi delle penali sull’energia reattiva.
Domande frequenti
- No, gli importi addebitati per le immissioni di reattiva in F3 (energia reattiva capacitiva immessa) si aggiungono agli importi applicati agli eccessivi prelievi di reattiva in F1 e F2 (energia reattiva induttiva prelevata). Tutti i corrispettivi unitari sono definiti (e periodicamente aggiornati) dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che ha indicato tali importi nella tabella 4 del TIT
- Questo avviene quando gli impianti di rifasamento sono ancora attivi anche in assenza di prelievo di energia attiva (consumo pari a 0).
- L’energia reattiva immessa a cui la delibera 232/22 fa riferimento, è quella misurata dal contatore sul punto di connessione da non confondere con l’energia immessa misurata dal contatore di produzione.
- Il corrispettivo è applicato a tutta l’energia reattiva immessa, sia induttiva che capacitiva