IVA agevolata al 10% sull’energia elettrica
L’aliquota dell’IVA sull’energia elettrica è ridotta per alcune aziende incluse nel D.P.R. 633/72, elencate in modo dettagliato nella Tabella A Parte III n. 103.
Hanno diritto all’IVA agevolata al 10% le seguenti attività:
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
- Imprese agricole.
- Utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…).
- Utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).
IVA agevolata sull’energia elettrica per un’azienda agricola
Con la Legge 24/12/2003 n. 350 lo Stato ha stabilito che anche le imprese agricole e agrituristiche hanno diritto all’aliquota IVA al 10% per l’energia elettrica destinata all’azienda.
Per beneficiare delle agevolazioni è necessario avere un contratto di fornitura destinato all’uso agricolo, da distinguere dai contratti ad uso domestico o per le atre attività non agricole.
Anche se potrebbe sembrare automatica, l’agevolazione è subordinata ad una comunicazione scritta da parte dell’azienda da inviare al proprio fornitore di energia elettrica.
Quali sono le imprese manifatturiere?
Una società per definirsi manifatturiera deve svolgere un’attività che rientra nei gruppi da IV a XV del D.M. 31.12.1988. Se l’attività non è classificabile nei gruppi citati si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (che si può trovare sul sito www.istat.it).
In relazione a questa classificazione ATECO 2007 un’impresa con “attività manifatturiera” rientra nella sezione C. Per sapere se l’azienda appartiene alla classe C, verificare il certificato camerale. Ne fanno parte industrie di ogni genere: alimentari, tessili, del legno, di prodotti di autoveicoli…
Esenzioni dall’IVA per l’energia elettrica
Esistono ulteriori casi particolari nei quali le forniture non pagano l’IVA sull’energia elettrica (0%) e sono elencate nella tabella sottostante:
- Esportatori abituali: operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (esenzione entro un limite).
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari.
- Organizzazioni internazionali riconosciute.
- Forze armate di qualsiasi Stato della NATO.
- Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Esclusione dall’accisa sull’energia elettrica
Imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27, classificazione ATECO).
Imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici (classificati DI 26 – classificazione ATECO).
Imprese che impiegano l’energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50% (calcolato in media per unità).
Esistono anche altre imprese e attività che hanno diritto all’esenzione dall’accisa. La differenza delle aziende che hanno diritto all’esclusione con quelle esenti, è che quest’ultime sono soggette all’imposta ed in teoria dovrebbero pagarla, ma gli viene concessa un’agevolazione al contrario delle escluse che non sono proprio soggette all’imposta.
Esenzione dall’accisa sull’energia elettrica
- Imprese che producono elettricità.
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri.
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.
- Negli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh.
Vi sono anche altri casi nei quali è prevista l’esenzione dell’accisa per l’energia elettrica quando le utenze riguardano:
- Forniture diplomatiche o consolari.
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU…).
- Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO.
- Accordi stipulati con paesi terzi che consentono anche l’esenzione dall’IVA su quei prodotti.