Con la delibera n. 180 del 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) si stabiliscono nuove regole per quanto riguarda i prelievi di energia reattiva sul proprio impianto elettrico aziendale.
Parliamo di energia reattiva, una sorta di energia sempre prelevata da tutti gli impianti elettrici aziendali, è fisiologico che sia presente, solo che essa non viene tramutata in lavoro, e se viene prelevata in eccesso induce dei problemi oltre che sul proprio impianto anche a monte del proprio contatore, di conseguenza compromette la resa generale della rete di distribuzione elettrica.
Per ottimizzare la resa delle proprie infrastrutture elettriche il distributore deve contenere il prelievo di energia reattiva sulla propria rete.
Per questo imputa delle penali ai soggetti aventi potenza disponibile superiore a 16,5 kW che prelevano energia reattiva in eccesso rispetto al consentito.
L’indice che stabilisce se l’azienda stà prelevando energia reattiva in eccesso è denominato cosfi, chiamato anche fattore di potenza, e mette in relazione l’energia reattiva con l’energia attiva, quella normalmente pagata in fattura.
E’ un indice il cosfi che puo’ assumere valori compresi tra 0 e 1.
Le penali si applicano solo per le utenze non domestiche con potenza disponibile maggiore di 16,5 KW e nei casi in cui l’assorbimento di energia reattiva (Kvarh) ecceda il 50% dell’energia attiva (KWh).
Dal 1° gennaio 2016 la soglia del 50% scende al 33%. Pertanto le penali non si applicano ai punti di prelievo riferiti alla tipologia di contratto per usi domestici in bassa tensione e ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW.
Figura 1 Applicazione Penali su energia reattiva – Situazione sino al 31 dicembre 2015 (Del. 348/2007)
Figura 2 Applicazione Penali su energia attiva – Situazione dal 1° gennaio 2016 (Del. 180/2013)
Fino al 2015 se il cosfi in azienda (aziende, si ribadisce, con potenze superiori a 16,5 kW) assume valori inferiori a 0,894 scatta la presenza di penali in fattura che si acuiscono mano a mano che ci si allontana dal 0,894 e ci si avvicina allo zero. Tali penali valgono solo per le ore comprese nella fascia 1 e 2 (F1 ed F2), mentre per eccessivi prelievi di energia reattiva nella fascia 3 (sostanzialmente notturna e domenicale) comunque non scattano penali.
Fino alla fine del 2015, con cosfi compreso tra 0,894 e 1 l’impianto aziendale và correttamente e non si pagano penali in fattura.
Invece a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli impianti elettrici aziendali dovranno essere adeguati alla “Regolazione tariffaria per i prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo in Bassa Tensione e Media Tensione”.
Questo impone, ai clienti finali aventi potenza disponibile superiore a 16,5 kW, requisiti più restrittivi per quanto riguarda il prelievo di energia reattiva dalla rete:
dal 2016 le penali in fattura scatteranno se il valore del cosfi (fattore di potenza) del proprio impianto elettrico assumerà valori inferiori a 0,95 (non più 0,894).
Esempio: Consumo di energia attiva in Fascia F1 di 400 kwh e consumo di energia reattiva in fascia F1 di 150 kvarh
Il fattore di potenza è dato da 400/√(160000+22500) = 0,93
Quindi le penali in fattura non scatteranno se il cosfi aziendale assume valori compresi tra 0,95 e 1.
Dal punto di vista economico cosa comporta tale delibera?
Tanto per riportare un caso pratico, un’azienda con 35 kW di potenza disponibile che nel luglio 2015 ha dovuto pagare penali per 12,76 euro per eccessiva energia reattiva prelevata (aveva un cosfi pari a 0,890 in fascia F1, e un cosfi pari a 0,758 in fascia F2), nel 2016, con gli stessi prelievi di energia attiva e di energia reattiva, supponendo che i corrispettivi unitari delle penali dal 2015 al 2016 non modifichino (ipotesi estrema), pagherà penali per 36,21 euro.
Dal 2015 al 2016 l’azienda subirà un aumento di penali per circa 23,45 euro in un solo mese.
Altro caso: un’azienda che ha una potenza disponibile pari a 135 kW in Bassa tensione, che nel luglio 2015 ha avuto un cosfi pari a 0,934 in fascia 1, e un cosfi pari a 0,928 in fascia 2, nel 2015 non paga penali. Per gli stessi consumi e medesimi corrispettivi di penali, nel 2016 l’azienda avrebbe pagato penali per circa 32,88 euro.
Pertanto, gli impianti delle utenze con potenza disponibile > 16,5 kW e che avranno cosfi molto inferiore a 0,95, dovranno essere adeguatamente rifasati (con l’ausilio di un impianto di rifasamento) per evitare che il distributore locale eroghi penali ingenti da pagare in bolletta.
Dal 1° Gennaio 2016 i corrispettivi applicabili sull’energia reattiva sono i seguenti:
- 0,00727 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0,00937 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0,00247 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0,00319 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).
Dal 1° gennaio 2017 i corrispettivi sono i seguenti:
- 0.00704 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00905 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00238 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00307 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).
Dal 1° gennaio 2018 i corrispettivi sono i seguenti:
- 0.00726 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00935 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00247 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00318 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).
I corrispettivi per prelievi di energia reattiva saranno rivisti annualmente dall’Autorità, in corrispondenza con l’aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
Inoltre per tutte le aziende (indipendentemente dal valore della potenza disponibile) il distributore potrà richiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio di fornitura:
- se il fattore di potenza instantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi in periodi di alto carico assume valore inferiore a 0,900;
- se il fattore di potenza medio mensile assume valore inferiore a 0,700;
- se si immette energia reattiva nella rete elettrica (è consentito solo il prelievo dalla rete rispettando i limiti sopra riportati).