Con la liberalizzazione del mercato dell’energia per tutte le tipologie di clienti è ormai possibile scegliere tra le diverse offerte di energia elettrica, proposte dalle varie società di vendita che operano sul mercato libero in concorrenza tra loro.
Le condizioni di fornitura negoziate in sede di offerta dovrebbero essere poi riscontrabili nei documenti di fatturazione. La fattura “ideale” è proprio quella che consente ai clienti di verificare le condizioni economiche sottoscritte garantendo così la trasparenza del rapporto contrattuale cliente/fornitore.
La complessità delle componenti dei documenti di fatturazione inerenti la fornitura di energia elettrica può rendere particolarmente complessa la sua comprensione e può dare origine ad un elevato e dispendioso flusso di richieste di chiarimento.
Tali considerazioni, frutto dell’attività di consulenza dei servizi dedicati dello Studio Scalise, hanno ispirato la creazione della “Guida pratica alla lettura della fattura della fornitura di energia elettrica”, sorta dalla collaborazione tra lo Studio Scalise e i più importanti player del settore energetico.
Tale guida intende essere uno strumento pratico, ad uso delle imprese, per la migliore comprensione delle voci che compongono la fattura, al fine di portare maggiore conoscenza e consapevolezza nei confronti di un elemento cardine della vita dell’impresa.
Introduzione
Grazie alla liberalizzazione del mercato energetico, anche in Italia tutte le utenze (industrie, attività commerciali, enti pubblici e privati, clienti domestici) hanno l’opportunità di accedere al mercato libero e di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica concordando con esso le condizioni economiche e contrattuali di fornitura, permettendo al consumatore di poter scegliere il fornitore e/o l’offerta di energia più conveniente per le proprie esigenze.
Dal 1° luglio 2004 tutte le P. IVA e dal 1° luglio 2007 tutti gli altri clienti (domestici inclusi), infatti, possono liberamente scegliere da quale fornitore comprare elettricità. Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto “mercato libero”.
Tuttavia spesso si fatica a capire come cogliere queste opportunità, in quanto è necessario che si abbia una certa conoscenza del mercato e delle molteplici offerte di fornitura di energia elettrica presenti. È necessario capire i meccanismi di fatturazione per comprendere la bolletta che, con la liberalizzazione del mercato, non è sempre uguale, ma si differenzia da operatore a operatore, sebbene l’Autorità per l’energia elettrica e il gas abbia introdotto elementi certi circa il livello di armonizzazione dei documenti di fatturazione degli esercenti.
La lettura di una fattura per la fornitura di energia elettrica è il punto di partenza perché identifica la situazione in essere a cui, poi, eventualmente rapportare altre situazioni per valutarne la convenienza.
Avendo ben chiare le difficoltà e le incertezze nella lettura della bolletta energetica o delle offerte di fornitura, ritenuto doveroso il nostro supporto ai nostri clienti, si è deciso di elaborare questo documento: un vademecum che si pone l’obiettivo di far chiarezza e rendere maggiormente leggibile la fattura relativa all’energia elettrica.
Quest’articolo è un utile strumento per capire quali possono essere le differenze economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e avere maggiore dimestichezza con le voci presenti in bolletta.
Il mercato dell’energia è in forte e costate variazione. Il presente documento riporta anche alcuni valori che potranno variare nel corso dei prossimi anni se non addirittura nei prossimi mesi. I riferimenti normativi che sono stati richiamati permettono di verificare l’attendibilità e l’attualità dei dati riportati.
Maggior tutela, salvaguardia, libero mercato
Sebbene il mercato sia liberalizzato, sussistono ancora casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA) garantisce condizioni di tutela per la fornitura dell’energia elettrica. Si tratta di imprese che sono allacciate in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. La fornitura per questa tipologia di imprese è soggetta al cosiddetto servizio di maggior tutela nel caso in cui tali imprese non abbiano scelto un fornitore di energia elettrica nel “libero mercato” o nell’ipotesi in cui rimangono senza fornitore di elettricità, per esempio a seguito di fallimento di quest’ultimo.
Se l’impresa non ha i requisiti necessari a essere ammessa al servizio di maggior tutela, nel caso in cui non abbia scelto un fornitore nel mercato libero o, per qualsiasi motivo, sia rimasta senza fornitore ricade automaticamente nel servizio di salvaguardia. Si suggerisce di verificare sempre se si ricade nel servizio di salvaguardia e di valutare la possibilità di passare al libero mercato che, solitamente, offre condizioni economiche migliori di fornitura. Le condizioni economiche per il servizio di salvaguardia, a differenza di quelle del servizio di maggiore tutela per i piccoli clienti, non sono stabilite dall’Autorità, ma sono il risultato di un’asta al ribasso che viene svolta ogni due anni, nel periodo immediatamente precedente l’inizio del periodo biennale di esercizio della salvaguardia.
A prescindere da situazioni di tutela (maggior tutela o di salvaguardia), che rappresentano condizioni particolari, tutti i consumatori hanno oggi la libertà di valutare e scegliere un fornitore sul libero mercato, ove le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia.
Leggere la bolletta
Occorre anzitutto far chiarezza, distinguendo fra fornitore e distributore di energia. La normativa vigente sancisce, infatti, una netta distinzione: i distributori di energia elettrica sono i soggetti che gestiscono la rete fisica di distribuzione, i fornitori di energia elettrica sono gli operatori che vendono energia, indipendentemente dalla rete di distribuzione cui il cliente è allacciato. La lista fornitori energia elettrica aggiornata è disponibile nel sito web dell’ ARERA.
- Fornitore di energia elettrica: è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto per la fornitura di elettricità, quindi l’operatore che vende e fattura i kWh consumati, indipendentemente da come l’energia è trasportata fino all’utente finale.
Con i fornitori di elettricità, il cliente concorda il prodotto elettrico o la formula di pagamento che preferisce e, tramite mandato, l’attivazione di nuovi allacciamenti o l’apertura di nuovi contatori.
Il fornitore di energia elettrica è un soggetto privato, operante in un regime di libera concorrenza.
- Distributore di energia elettrica: è il proprietario o il responsabile della rete di distribuzione locale. Il distributore attiva nuovi allacciamenti o modifica quelli esistenti, ad esempio aumentando la potenza disponibile per la fornitura del cliente (per le forniture BT solo per il tramite dell’esercente).
Iniziamo con vedere una panoramica sui costi che trovi in fattura; di seguito li analizzeremo nel dettaglio.
La struttura della bolletta energia elettrica | |
Componente | Corrispettivo |
Spesa energia | · Prezzo Energia (PE) · Dispacciamento (PD) · Commercializzazione vendita (PCV) · Componenti di perequazione (PPE) (Solo per Maggior Tuela) · Dispacciamento (DISPbt) |
Spesa per il trasporto e gestione del contatore | · Oneri di distribuzione · Trasporto (TRAS) · Misura (MIS) |
Oneri generali di sistema | · Componente ASOS · Componente ARIM |
Imposte | · Accisa (Imposta erariale) · IVA |
Hai trovato nella bolletta della luce la penale per l’energia reattiva? Scopri che cos’è e come fare per evitare di pagare questo onere sull’articolo dedicato alle penali. Ora cerchiamo di andare un po più nel dettaglio.
- Dati di fornitura
Nella prima pagina della bolletta ci sono i dati relativi all’intestatario dell’utenza ed alla fornitura. Qui troverai i dati tecnici delle caratteristiche dell’utenza, i codici che la identificano, necessari per effettuare qualsiasi operazione ed un breve riepilogo degli importi e dei consumi.
- Codice POD
codice identificativo dell’utenza - Tipologia di contratto
- Potenza impegnata
la potenza contrattualmente impegnata e quella disponibile (la massima a disposizione) - Tensione (monofase o trifase)
- Riepilogo importi fatturati: importo totale distinto nelle macro voci della bolletta
- Spesa energia
- Trasporto e gestione del contatore
- Oneri di sistema
- Imposte e IVA
- Codice P.O.D.
Il codice P.O.D. (Point of Delivery) è il codice alfanumerico che identifica in modo univoco sul territorio nazionale il punto di prelievo dell’energia elettrica. E’ composto da un codice di 14 o 15 caratteri che inizia per “IT”. Per individuare il proprio codice POD si può fare riferimento alla propria bolletta dell’energia elettrica. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche in caso di passaggio ad altro fornitore.
- Tensione di fornitura
La tensione di fornitura, misurata in Volt, è solitamente indicata per livelli:
- bassa tensione per allacciamento fino a 1.000 V (solitamente 220/230 V per le forniture monofase e 380/400 V per le forniture trifase);
- media tensione per allacciamento fino a 35 kV;
- alta tensione per allacciamento oltre 35 kV, di solito con connessione diretta sulla linea di trasmissione fino a 220 kV;
- altissima tensione per allacciamento uguale a 220 kV o livelli superiori.
La tensione di allacciamento determina le perdite di rete fatturate dal fornitore e rese evidenti solo sul mercato libero, in relazione alle offerte proposte.
- Potenza impegnata e potenza disponibile
La potenza impegnata è la potenza definita in fase contrattuale con il fornitore di energia elettrica ed è stabilita tenendo conto delle esigenze dell’utente finale. Sulla base di questo valore si paga la quota potenza relativa ai corrispettivi per i servizi di rete.
La potenza disponibile è la massima potenza erogabile sul punto di consegna, durante l’intero periodo di riferimento della fattura. In caso di forniture con misura della potenza massima prelevata, questa corrisponde alla potenza per la quale è stato versato il contributo per la connessione.
- Data di attivazione fornitura
È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto al momento dell’emissione della fattura, in altre parole la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica è in carico al fornitore che ha emesso la bolletta (se non sono intervenute successive modifiche alle condizioni contrattuali presenti al momento della presa in carico del POD). Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio di erogazione della fornitura sulla base delle condizioni contrattuali in atto, o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.
- Corrispettivi energia
- Energia attiva e reattiva
L’energia attiva, misurata in kWh (Kilowattora) o in MWh (Megawattora) rappresenta la quantità di energia elettrica consumata dall’utenza finale. Questa è energia utile per la produzione di lavoro, viene di norma misurata tenendo conto delle fasce orarie di prelievo (se presente idoneo misuratore elettronico) e si paga in fattura con prezzo monorario o prezzo differenziato per fasce orarie secondo quanto definito in fase contrattuale con il fornitore.
L’energia reattiva, misurata in kVarh (KiloVarora) o in MVahr (MegaVarora) è una componente secondaria necessaria per il funzionamento di trasformatori, motori ecc. ma il cui assorbimento deve essere limitato entro valori definiti dall’Autorità. L’assorbimento di energia reattiva non produce lavoro come invece l’energia attiva: l’energia reattiva però provoca maggiori perdite sulle linee di trasmissione e distribuzione. Per questo motivo sono presenti delle penali in caso di eccessivo abbassamento di un fattore di potenza o Cosfi, a oggi fissato a 0,9. E’ esposta tra gli oneri di rete.
Approfondimento
- Fasce di consumo
La domanda di energia elettrica non è uguale in ogni ora del giorno e quando è più alta, devono essere chiamati in produzione anche gli impianti più costosi. Le ore in cui questo succede sono le cosiddette ore di punta. Produrre energia durante le ore di punta costa quindi di più. L’articolazione per fascia dei corrispettivi di vendita consente di avere il corretto segnale di prezzo e di far percepire il costo dell’energia consumata incentivando, se possibile, a consumare quando l’energia elettrica è meno cara.
La tabella di seguito mostra quali sono le fasce orarie così come definite dalla Delibera dell’Autorità per l’energia e il gas n. 181/2006:
F1 sono le ore di punta: | 8 – 19 dei giorni lunedì – venerdì |
F2 sono le ore intermedie: | 7 – 8 e 19 – 23 dei giorni lunedì – venerdì 7 – 23 del sabato |
F3 sono le ore fuori punta: | 00 -7 e 23 -24 dei giorni lunedì – venerdì Tutte le ore per domenica e festivi |
Nel libero mercato esistono commercialmente delle offerte di fornitura in cui il prezzo di vendita dell’energia è suddiviso in due fasce: peak e off-peak. Di seguito una tabella riassuntiva:
Peak sono le ore di punta | 8 – 20 dei giorni lunedì – venerdì |
Off-peak sono le ore fuori punta | 20 – 8 dei giorni lunedì – venerdì Tutte le ore di sabato e domenica |
- Perdite di rete o di sistema
Sono le perdite di energia, misurate in kWh o MWh, che si manifestano nel processo di trasporto dell’energia elettrica, dai siti di produzione al luogo di fornitura, a diversi livelli di tensione. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i valori % di tali perdite per ogni livello di tensione così come recentemente modificate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ARERA)a seguito della Delibera ARG/elt 196/11 del 30.12.2011:
Bassa tensione BT: | 10.4 % |
Media Tensione MT | 3.8 % |
Alta tensione AT | 0.7% per tensione pari a 38 kv |
1.1% per tensione pari a 220 kv | |
1.8% per tensione uguale o inferiore a 150 kv |
Le perdite, come per l’energia elettrica consumata, sono suddivise per fasce.
- Dispacciamento
È il corrispettivo del servizio di dispacciamento, cioè del servizio svolto dal Gestore della Rete Nazionale per garantire in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.
Tale onere è ”passante” ovvero è trasferito dal fornitore di energia elettrica del mercato libero al cliente finale all’interno dei corrispettivi di vendita. Nelle bollette emesse dall’esercente la maggior tutela tale voce viene esposta tra gli oneri del servizio di vendita in modo separato.
L’entità dei corrispettivi a copertura delle componenti tariffarie del costo di dispacciamento sono fissate ed aggiornate periodicamente dall’ARERA e dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e consistono in una quota fissa e in una variabile correlata ai kWh prelevati.
- Trasmissione
È il corrispettivo per la copertura dei costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale.
Anche tale onere è “passante” e viene fissato ed aggiornato dall’Autorità per l’Energia e per il Gas.
È determinato in base al consumo ed espresso in centesimi di euro per kWh consumato, differenziato per le varie fasce orarie.
- Spese per il trasporto e la gestione del contatore
Questi corrispettivi (ex servizi di rete) sono a copertura delle attività di trasmissione, distribuzione e misura dei consumi e si dividono in:
- quota fissa ( c€/punto di prelievo/anno)
- quota potenza (c€/kW)
- quota energia (c€/kWh), dipendente dal consumo fatturato
- Tariffa di distribuzione La tariffa di distribuzione ha una struttura trinomia, ed è espressa in centesimi di euro per punto di prelievo all’anno (quota fissa), centesimi di euro per kW per anno (quota potenza) e centesimi di euro per kWh consumato (quota energia). Tutti i clienti finali sono tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di distribuzione.
- Oneri generali di sistema
Nella bolletta dell’energia elettrica per le aziende sono previsti dei costi destinati ad attività generali necessarie al funzionamento del sistema elettrico nazionale.
È il Governo che ha stabilito con appositi provvedimenti normativi tali oneri aggiuntivi, le cui aliquote sono definite ed aggiornate dall’Autorità. L’ente che gestisce gli oneri generali è la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ad eccezione della componente per le rinnovabili, che arriva direttamente al Gestore dei Servizi Energetici.
Si tratta di componenti fissate per legge, non correlate direttamente alla fornitura di energia elettrica ma assimilabili ad imposizioni fiscali, sono fatturate dal distributore, destinate alla copertura di oneri diversi e normalmente pagate da tutti i clienti finali di energia elettrica. I clienti finali con consumi mensili superiori a 12 GWh sono esenti dal pagamento di queste componenti.
Le aliquote relative alle componenti tariffarie A, MCT e UC sono fissate dall’Autorità ed aggiornate periodicamente sulla base delle esigenze di gettito e coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico.
Per semplificare da gennaio 2018 gli oneri di sistema sono stati distinti in 2 voci:
- ASOS:
Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione
(Sostituisce la Componente A3 per la promozione delle fonti rinnovabili.)
- ARIM:
Rimanenti oneri generali)
Prende il posto delle altre componenti (A2, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7)
Dal 2018 il calcolo degli oneri di sistema dipenderà sia dai consumi che dalla potenza. In particolare, per ciascuna componente Asos e Arim è prevista:
un’aliquota unitaria espressa in €cent/puntodiprelievo/anno (quota fissa);
un’aliquota unitaria espressa in €cent/kW/anno (quota potenza);
un’aliquota unitaria espressa in €cent/kWh (quota variabile).
L’aliquota cambia a seconda della tariffa di trasporto, ovvero in base a alla Potenza contrattuale e alla Tensione di prelievo.
Prima di tale data gli oneri di sistema erano così suddivisi:
- componente A2 – a copertura dei costi di smantellamento delle centrali nucleari;
- componente A3 – a copertura degli incentivi destinati alla promozione di impianti a Fonti Rinnovabili;
- componente A4 – a copertura finanziamenti tariffari speciali (a favore di RFI – ex Ferrovie dello Stato);
- componente A5 – a copertura di finanziamenti nell’ambito dello sviluppo delle attività e ricerca d’interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
- componente As – a copertura del bonus elettrico destinato alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.
Le componenti UC e MCT coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico e prevedono corrispettivi espressi in centesimi di euro per punto di prelievo e in centesimi di euro per kWh:
- componente UC3 – a copertura del sistema di perequazione dei costi di distribuzione;
- componente UC4 – a copertura del sistema volto a garantire pari trattamento per i consumatori connessi a sistemi elettrici minori (ad esempio nelle isole minori);
- componente UC6 – componente a copertura dei costi sostenuti per la remunerazione volta al miglioramento del servizio elettrico;
- componente UC7 – componente a copertura degli oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali;
- componente MCT – componente a copertura del sistema di compensazione a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare fino al definitivo smantellamento degli impianti.
- Imposte
Le imposte presenti nella bolletta sono l’accisa e l’IVA.
L’accisa è un’imposta che grava sulla quantità di energia consumata e viene suddivisa in base ai consumi in due scaglioni: forniture fino a 1.200.000 kWh/mese e forniture oltre i 1.200.000 kWh/mese. Per entrambi gli scaglioni, prevede un valore diverso (più alto) per i primi 200.000 kWh consumati nel mese.
L’accisa nella bolletta della luce a partita IVA | |
Utenza BTA ALTRI USI | ACCISA-Imposta-erariale |
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | |
– Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,75 |
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | |
– Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4820 € in misura fissa |
L’IVA è invece il tributo che viene calcolato sul valore economico dell’energia. Si applica quindi al totale della bolletta, compresa l’accisa. Attualmente l’IVA è al 22% per tutte le attività eccetto in alcuni casi particolari per i quali l’IVA è agevolata al 10% (imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili).
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Fatturazione dei consumi
La fatturazione avviene sulla base delle misure di energia prelevata rese disponibili dall’impresa che gestisce la rete di distribuzione cui si è allacciati. Sarà invece il fornitore a stabilire in contratto la periodicità di emissione delle bollette al fine di fatturare quanto dovuto per l’energia consumata.
La lettura del contatore spetta ai gestori delle reti di distribuzione.
In caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura almeno una volta all’anno per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie, la rilevazione viene effettuata una volta al mese e, in particolare, essa viene registrata alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di ciascun mese.
- Nel servizio di maggior tutela, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore per fatturare con periodicità mensile i punti di prelievo con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW e bimestrale per tutti gli altri punti di prelievo.
- Nel mercato libero, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore per fatturare con la periodicità prevista dal contratto di fornitura (concordato tra le parti) che può essere, quindi, mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
Conguagli
Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) il venditore emette la fattura sulla base di consumi effettivi (kWh consumati tra due letture rilevate o autoletture) o di quelli stimati. Nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, infatti, il venditore può calcolare la fattura secondo una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.
Ogni fornitore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono sapere con quali criteri sono stimati i loro consumi; per il servizio di maggior tutela tali criteri sono previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Se si ha un contratto nel mercato libero, le condizioni e le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.
Nei casi in cui non è prevista l’autolettura da parte del cliente, le modalità di “ricostruzione” usuali sono algoritmi basati su dati storici come la media mensile di più anni precedenti, il consumo effettivo nello stesso mese dell’anno precedente o il consumo medio dichiarato dal cliente all’attivazione del contratto.
Alle letture “effettive” corrispondono i conguagli, in altre parole la fatturazione di consumi effettivi con detrazione di tutti i precedenti addebiti che si riferiscono a consumi “presunti”.
Esistono, poi, conguagli a carattere esclusivamente economico, non conseguenti cioè alla disponibilità di misure effettive, ma semplicemente alla variazione di componenti tariffarie avvenute nel periodo di riferimento.
In tutti i casi in cui siano stati installati i nuovi contatori elettronici con conseguente possibilità di lettura automatica e a distanza, ogni bolletta dovrebbe basarsi sulla lettura effettiva; viceversa, nei casi in cui non dovesse rendersi disponibile la misura dal sistema di telegestione, al cliente verrà fatturata una misura stimata in acconto.
Si ricorda, infine, che anche in presenza di contatori elettronici e letture effettive potrebbe essere addizionata al periodo di consumo rilevato una quota stimata di energia consumata dal cliente nel tempo intercorrente tra la data di lettura rilevata (alla fine di ogni mese) e la data di emissione della fattura (cosiddette “code di fatturazione”)
Offerte commerciali nel libero mercato
Le offerte commerciali presenti nel libero mercato sono, solitamente, di tre tipi: a prezzo fisso, a prezzo variabile e a prezzo spot.
L’offerta si dice a prezzo fisso se il fornitore definisce un prezzo/kWh per ogni fascia di consumo che rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo della fornitura.
L’offerta si dice a prezzo variabile o indicizzato quando il fornitore utilizza un indice legato agli andamenti dei prodotti petroliferi e loro derivati per definire ogni mese il prezzo. In questo caso il prezzo dell’energia non è costante, può salire o scendere secondo l’andamento del prezzo del petrolio e di altri combustibili quotati sui principali mercati borsistici internazionali.
L’offerta si dice a prezzo Spot quando il fornitore indicizza il prezzo in fattura al prezzo unico nazionale (PUN). Il PUN è derivato prendendo a riferimento i prezzi che si formano nel mercato del giorno prima (MGP) della borsa elettrica italiana (IPEX) per ogni ora del giorno. Molto comune utilizzare il valore del PUN medio per fascia del mese di fornitura sommato ad uno spread variabile scelto dal fornitore.
Tutte le offerte di fornitura definiscono un prezzo per ogni fascia di consumo pertanto, per la valutazione dell’offerta più vantaggiosa, occorre un’analisi del profilo di carico del consumatore.
La scelta della tipologia di offerta è naturalmente correlata alla “propensione al rischio” del consumatore.
La componente del costo della bolletta riferibile al libero mercato (e quindi soggetta ad offerta) è il prezzo dell’energia. I costi di rete, gli oneri di sistema e le imposte sono dei costi “passanti” per il fornitore, sono cioè stabiliti dalla regolamentazione e vengono semplicemente trasferiti dal consumatore alla gestione del sistema e all’erario.
Come avrai senz’altro capito, L’energia, in tutte le sue sfaccettature, è una materia molto ostica.
Il nostro consiglio è quello di farti seguire da un professionista della materia.
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