Loading

Phone

(+39) 333 483 7225

Mail us

info@scaliseconsulting.com

Sedi operative

Lombardia - Emilia Romagna Veneto
focus energiafocus energiafocus energia

Fornitura B2B: guida alla lettura della bolletta di energia elettrica di un cliente business

Con la liberalizzazione del merca­to dell’energia per tutte le tipologie di clienti è ormai possibile sceglie­re tra le diverse offerte di energia elettrica, proposte dalle varie so­cietà di vendita che operano sul mercato libero in concorrenza tra loro.

Le condizioni di fornitura negoziate in sede di offerta dovrebbero es­sere poi riscontrabili nei documenti di fatturazione. La fattura “ideale” è proprio quella che consente ai clienti di verificare le condizioni economiche sottoscritte garanten­do così la trasparenza del rappor­to contrattuale cliente/fornitore.

La complessità delle componenti dei documenti di fatturazione ine­renti la fornitura di energia elettri­ca può rendere particolarmente complessa la sua comprensione e può dare origine ad un elevato e dispendioso flusso di richieste di chiarimento.   

Tali considerazioni, frutto dell’atti­vità di consulenza dei servizi dedi­cati dello Studio Scalise, hanno ispirato la creazione della “Guida pratica alla lettura della fattura del­la fornitura di energia elettrica”, sorta dalla collaborazione tra lo Studio Scalise e i più importanti player del settore energetico.

Tale guida intende essere uno stru­mento pratico, ad uso delle impre­se, per la migliore comprensione delle voci che compongono la fattura, al fine di portare maggiore conoscenza e consapevolezza nei confronti di un elemento cardine della vita dell’impresa.           

Introduzione

Grazie alla liberalizzazione del mer­cato energetico, anche in Italia tutte le utenze (industrie, attività commerciali, enti pubblici e privati, clienti domesti­ci) hanno l’opportunità di accedere al mercato libero e di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica concordan­do con esso le condizioni economiche e contrattuali di fornitura, permettendo al consumatore di poter scegliere il for­nitore e/o l’offerta di energia più con­veniente per le proprie esigenze.

Dal 1° luglio 2004 tutte le P. IVA e dal 1° luglio 2007 tutti gli altri clienti (domestici inclusi), infatti, possono li­beramente scegliere da quale fornitore comprare elettricità. Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto “mercato li­bero”.

Tuttavia spesso si fatica a capire come cogliere queste opportunità, in quanto è necessario che si abbia una certa co­noscenza del mercato e delle molteplici offerte di fornitura di energia elettrica presenti. È necessario capire i mecca­nismi di fatturazione per comprendere la bolletta che, con la liberalizzazione del mercato, non è sempre uguale, ma si differenzia da operatore a operatore, sebbene l’Autorità per l’energia elettri­ca e il gas abbia introdotto elementi certi circa il livello di armonizzazione dei documenti di fatturazione degli esercenti.

La lettura di una fattura per la fornitura di energia elettrica è il punto di par­tenza perché identifica la situazione in essere a cui, poi, eventualmente rap­portare altre situazioni per valutarne la convenienza.

Avendo ben chiare le difficoltà e le incertezze nella lettura della bolletta energetica o delle offerte di fornitura, ritenuto doveroso il nostro supporto ai nostri clienti, si è deciso di elabo­rare questo documento: un vademecum che si pone l’obiettivo di far chiarezza e rendere maggiormente leggibile la fattura relativa all’energia elettrica.

Quest’articolo è un utile strumen­to per capire quali possono essere le differenze economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e avere maggiore dimestichezza con le voci presenti in bolletta.

Il mercato dell’energia è in forte e costa­te variazione. Il presente documento ri­porta anche alcuni valori che potranno variare nel corso dei prossimi anni se non addirittura nei prossimi mesi. I riferi­menti normativi che sono stati richiamati permettono di verificare l’attendibilità e l’attualità dei dati riportati.

Maggior tutela, salvaguardia, libero mercato

Sebbene il mercato sia liberalizzato, sus­sistono ancora casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA) garan­tisce condizioni di tutela per la fornitura dell’energia elettrica. Si tratta di imprese che sono allacciate in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato an­nuo non superiore a 10 milioni di euro. La fornitura per questa tipologia di imprese è soggetta al cosiddetto servizio di mag­gior tutela nel caso in cui tali imprese non abbiano scelto un fornitore di energia elet­trica nel “libero mercato” o nell’ipotesi in cui rimangono senza fornitore di elettrici­tà, per esempio a seguito di fallimento di quest’ultimo.

Se l’impresa non ha i requisiti necessari a essere ammessa al servizio di maggior tutela, nel caso in cui non abbia scelto un fornitore nel mercato libero o, per qualsiasi motivo, sia rimasta senza fornitore ricade automaticamente nel servizio di salvaguar­dia. Si suggerisce di verificare sempre se si ricade nel servizio di salvaguardia e di valutare la possibilità di passare al libero mercato che, solitamente, offre condizioni economiche migliori di fornitura. Le condi­zioni economiche per il servizio di salva­guardia, a differenza di quelle del servi­zio di maggiore tutela per i piccoli clienti, non sono stabilite dall’Autorità, ma sono il risultato di un’asta al ribasso che viene svolta ogni due anni, nel periodo imme­diatamente precedente l’inizio del periodo biennale di esercizio della salvaguardia.

A prescindere da situazioni di tutela (mag­gior tutela o di salvaguardia), che rappre­sentano condizioni particolari, tutti i con­sumatori hanno oggi la libertà di valutare e scegliere un fornitore sul libero mercato, ove le condizioni economiche e contrat­tuali di fornitura di energia sono concor­date tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia.

Leggere la bolletta

Occorre anzitutto far chiarezza, distin­guendo fra fornitore e distributore di ener­gia. La normativa vigente sancisce, infatti, una netta distinzione: i distributori di ener­gia elettrica sono i soggetti che gestisco­no la rete fisica di distribuzione, i fornitori di energia elettrica sono gli operatori che vendono energia, indipendentemente dalla rete di distribuzione cui il cliente è allacciato. La lista fornitori energia elettri­ca aggiornata è disponibile nel sito web dell’ ARERA.

  • Fornitore di energia elettrica: è il sogget­to con cui il cliente stipula il contratto per la fornitura di elettricità, quindi l’operato­re che vende e fattura i kWh consumati, indipendentemente da come l’energia è trasportata fino all’utente finale.

Con i fornitori di elettricità, il cliente con­corda il prodotto elettrico o la formula di pagamento che preferisce e, tramite man­dato, l’attivazione di nuovi allacciamenti o l’apertura di nuovi contatori.

Il fornitore di energia elettrica è un sogget­to privato, operante in un regime di libera concorrenza.

  • Distributore di energia elettrica: è il proprietario o il responsabile della rete di distribuzione locale. Il distributore atti­va nuovi allacciamenti o modifica quelli esistenti, ad esempio aumentando la po­tenza disponibile per la fornitura del clien­te (per le forniture BT solo per il tramite dell’esercente).

Iniziamo con vedere una panoramica sui costi che trovi in fattura; di seguito li analizzeremo nel dettaglio.

La struttura della bolletta energia elettrica

Componente

Corrispettivo

Spesa energia
(ex servizi di vendita)

·        Prezzo Energia (PE)

·        Dispacciamento (PD)

·        Commercializzazione vendita (PCV)

·        Componenti di perequazione (PPE) (Solo per Maggior Tuela)

·        Dispacciamento (DISPbt)

Spesa per il trasporto e gestione del contatore
(ex servizi di rete)

·        Oneri di distribuzione

·        Trasporto (TRAS)

·        Misura (MIS)

Oneri generali di sistema
(prima all’interno dei servizi di rete)

·        Componente ASOS

·        Componente ARIM

Imposte

·        Accisa (Imposta erariale)

·        IVA

Hai trovato nella bolletta della luce la penale per l’energia reattiva? Scopri che cos’è e come fare per evitare di pagare questo onere sull’articolo dedicato alle penali. Ora cerchiamo di andare un po più nel dettaglio.

  1. Dati di fornitura

Nella prima pagina della bolletta ci sono i dati relativi all’intestatario dell’utenza ed alla fornitura. Qui troverai i dati tecnici delle caratteristiche dell’utenza, i codici che la identificano, necessari per effettuare qualsiasi operazione ed un breve riepilogo degli importi e dei consumi.

  • Codice POD
    codice identificativo dell’utenza 
  • Tipologia di contratto
  • Potenza impegnata
    la potenza contrattualmente impegnata e quella disponibile (la massima a disposizione)
  • Tensione (monofase o trifase)
  • Riepilogo importi fatturati: importo totale distinto nelle macro voci della bolletta
    • Spesa energia
    • Trasporto e gestione del contatore
    • Oneri di sistema
    • Imposte e IVA
  • Codice P.O.D.

Il codice P.O.D. (Point of Delivery) è il codice alfanumerico che identifica in modo univoco sul territorio nazionale il punto di prelievo dell’energia elettrica. E’ composto da un codice di 14 o 15 ca­ratteri che inizia per “IT”. Per individuare il proprio codice POD si può fare riferi­mento alla propria bolletta dell’energia elettrica. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche in caso di passaggio ad altro fornitore.

  • Tensione di fornitura

La tensione di fornitura, misurata in Volt, è solitamente indicata per livelli:

  • bassa tensione per allacciamento fino a 1.000 V (solitamente 220/230 V per le forniture monofase e 380/400 V per le forniture trifase);
  • media tensione per allacciamento fino a 35 kV;
  • alta tensione per allacciamento oltre 35 kV, di solito con connessione diretta sulla linea di trasmissione fino a 220 kV;
  • altissima tensione per allacciamento uguale a 220 kV o livelli superiori.

La tensione di allacciamento determina le perdite di rete fatturate dal fornitore e rese evidenti solo sul mercato libero, in relazio­ne alle offerte proposte.

  • Potenza impegnata e potenza disponibile

La potenza impegnata è la potenza definita in fase contrattuale con il fornitore di energia elettrica ed è stabilita tenendo conto delle esigenze dell’utente finale. Sulla base di questo valore si paga la quota potenza relativa ai corrispettivi per i servizi di rete.

La potenza disponibile è la massima po­tenza erogabile sul punto di consegna, durante l’intero periodo di riferimento del­la fattura. In caso di forniture con misura della potenza massima prelevata, questa corrisponde alla potenza per la quale è stato versato il contributo per la connes­sione.

  • Data di attivazione fornitura

È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto al mo­mento dell’emissione della fattura, in altre parole la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica è in carico al fornitore che ha emesso la bolletta (se non sono intervenute successive modifiche alle condizioni contrattuali presenti al momen­to della presa in carico del POD). Gene­ralmente la data di attivazione non corri­sponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio di erogazione della fornitura sulla base delle condizioni contrattuali in atto, o alla data in cui av­viene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.

  1. Corrispettivi energia
  • Energia attiva e reattiva

L’energia attiva, misurata in kWh (Kilo­wattora) o in MWh (Megawattora) rap­presenta la quantità di energia elettrica consumata dall’utenza finale. Questa è energia utile per la produzione di la­voro, viene di norma misurata tenendo conto delle fasce orarie di prelievo (se presente idoneo misuratore elettronico) e si paga in fattura con prezzo mono­rario o prezzo differenziato per fasce orarie secondo quanto definito in fase contrattuale con il fornitore.

L’energia reattiva, misurata in kVarh (Ki­loVarora) o in MVahr (MegaVarora) è una componente secondaria necessa­ria per il funzionamento di trasformato­ri, motori ecc. ma il cui assorbimento deve essere limitato entro valori definiti dall’Autorità. L’assorbimento di energia reattiva non produce lavoro come in­vece l’energia attiva: l’energia reattiva però provoca maggiori perdite sulle li­nee di trasmissione e distribuzione. Per questo motivo sono presenti delle pena­li in caso di eccessivo abbassamento di un fattore di potenza o Cosfi, a oggi fissato a 0,9. E’ esposta tra gli oneri di rete.

Approfondimento

  • Fasce di consumo

La domanda di energia elettrica non è uguale in ogni ora del giorno e quan­do è più alta, devono essere chiamati in produzione anche gli impianti più costosi. Le ore in cui questo succede sono le cosiddette ore di punta. Produr­re energia durante le ore di punta costa quindi di più. L’articolazione per fascia dei corrispettivi di vendita consente di avere il corretto segnale di prezzo e di far percepire il costo dell’energia con­sumata incentivando, se possibile, a consumare quando l’energia elettrica è meno cara.

La tabella di seguito mostra quali sono le fasce orarie così come definite dalla Delibera dell’Autorità per l’energia e il gas n. 181/2006:

F1 sono le ore di punta:

8 – 19  dei giorni lunedì – venerdì

F2 sono le ore intermedie:

7 – 8 e 19 – 23 dei giorni lunedì – venerdì

7 – 23 del sabato

F3  sono le ore fuori punta:

00 -7 e 23 -24 dei giorni lunedì – venerdì

Tutte le ore per domenica e festivi

Nel libero mercato esistono commercialmente delle offerte di fornitura in cui il prezzo di vendita dell’energia è suddiviso in due fasce: peak e off-peak. Di seguito una tabella riassuntiva:

Peak sono le ore di punta

8 – 20  dei giorni lunedì – venerdì

Off-peak sono le ore fuori punta

20 – 8  dei giorni lunedì – venerdì

Tutte le ore di sabato e domenica

  • Perdite di rete o di sistema

Sono le perdite di energia, misurate in kWh o MWh, che si manifestano nel processo di trasporto dell’energia elettrica, dai siti di pro­duzione al luogo di fornitura, a diversi livelli di tensione. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i valori % di tali perdite per ogni livello di tensione così come recente­mente modificate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ARERA)a seguito della Delibera ARG/elt 196/11 del 30.12.2011:

Bassa tensione BT:

10.4 %

Media Tensione MT

3.8 %

Alta tensione AT

0.7% per tensione pari a 38 kv

 

1.1% per tensione pari a 220 kv

 

1.8% per tensione uguale o inferiore a 150 kv

Le perdite, come per l’energia elettrica consumata, sono suddivise per fasce.

  • Dispacciamento

È il corrispettivo del servizio di dispac­ciamento, cioè del servizio svolto dal Gestore della Rete Nazionale per ga­rantire in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.

Tale onere è ”passante” ovvero è tra­sferito dal fornitore di energia elettrica del mercato libero al cliente finale all’in­terno dei corrispettivi di vendita. Nelle bollette emesse dall’esercente la mag­gior tutela tale voce viene esposta tra gli oneri del servizio di vendita in modo separato.

L’entità dei corrispettivi a copertura delle componenti tariffarie del costo di dispacciamento sono fissate ed aggior­nate periodicamente dall’ARERA e dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e consistono in una quota fissa e in una variabile correlata ai kWh prelevati.

  • Trasmissione

È il corrispettivo per la copertura dei costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale.

Anche tale onere è “passante” e viene fissato ed aggiornato dall’Autorità per l’Energia e per il Gas.

È determinato in base al consumo ed espresso in centesimi di euro per kWh consumato, differenziato per le varie fa­sce orarie.

  1. Spese per il trasporto e la gestione del contatore

Questi corrispettivi (ex servizi di rete) sono a copertura delle attività di trasmissione, distribuzione e misura dei consumi e si dividono in:

  1. quota fissa ( c€/punto di prelievo/anno)
  2. quota potenza (c€/kW)
  3. quota energia (c€/kWh), dipendente dal consumo fatturato
  4. Tariffa di distribuzione  La tariffa di distribuzione ha una struttura trinomia, ed è espressa in cen­tesimi di euro per punto di prelievo all’an­no (quota fissa), centesimi di euro per kW per anno (quota potenza) e centesimi di euro per kWh consumato (quota energia). Tutti i clienti finali sono tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di distribuzione.
  1. Oneri generali di sistema

Nella bolletta dell’energia elettrica per le aziende sono previsti dei costi destinati ad attività generali necessarie al funzionamento del sistema elettrico nazionale.
È il Governo che ha stabilito con appositi provvedimenti normativi tali oneri aggiuntivi, le cui aliquote sono definite ed aggiornate dall’Autorità. L’ente che gestisce gli oneri generali è la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ad eccezione della componente per le rinnovabili, che arriva direttamente al Gestore dei Servizi Energetici.

Si tratta di componenti fis­sate per legge, non correlate direttamen­te alla fornitura di energia elettrica ma assimilabili ad imposizioni fiscali, sono fatturate dal distributore, destinate alla copertura di oneri diversi e normalmente pagate da tutti i clienti finali di energia elettrica. I clienti finali con consumi men­sili superiori a 12 GWh sono esenti dal pagamento di queste componenti.

Le aliquote relative alle componenti tarif­farie A, MCT e UC sono fissate dall’Auto­rità ed aggiornate periodicamente sulla base delle esigenze di gettito e coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico.

Per semplificare da gennaio 2018 gli oneri di sistema sono stati distinti in 2 voci:

  • ASOS:
    Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione

       (Sostituisce la Componente A3 per la promozione delle fonti rinnovabili.)

  • ARIM:
    Rimanenti oneri generali)

      Prende il posto delle altre componenti (A2, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7)

Dal 2018 il calcolo degli oneri di sistema dipenderà sia dai consumi che dalla potenza. In particolare, per ciascuna componente Asos e Arim è prevista:

un’aliquota unitaria espressa in €cent/puntodiprelievo/anno (quota fissa);

un’aliquota unitaria espressa in €cent/kW/anno (quota potenza);

un’aliquota unitaria espressa in €cent/kWh (quota variabile).

L’aliquota cambia a seconda della tariffa di trasporto, ovvero in base a alla Potenza contrattuale e alla Tensione di prelievo.

Prima di tale data gli oneri di sistema erano così suddivisi:

  • componente A2 – a copertura dei costi di smantellamento delle centrali nucleari;
  • componente A3 – a copertura degli incentivi destinati alla promozione di im­pianti a Fonti Rinnovabili;
  • componente A4 – a copertura finan­ziamenti tariffari speciali (a favore di RFI – ex Ferrovie dello Stato);
  • componente A5 – a copertura di finan­ziamenti nell’ambito dello sviluppo delle attività e ricerca d’interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
  • componente As – a copertura del bo­nus elettrico destinato alle famiglie in con­dizione di disagio economico e fisico.

Le componenti UC e MCT coprono ulte­riori elementi di costo del servizio elettri­co e prevedono corrispettivi espressi in centesimi di euro per punto di prelievo e in centesimi di euro per kWh:

  • componente UC3 – a copertura del sistema di perequazione dei costi di di­stribuzione;
  • componente UC4 – a copertura del sistema volto a garantire pari trattamen­to per i consumatori connessi a sistemi elettrici minori (ad esempio nelle isole minori);
  • componente UC6 – componente a copertura dei costi sostenuti per la re­munerazione volta al miglioramento del servizio elettrico;
  • componente UC7 – componente a co­pertura degli oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell’effi­cienza energetica negli usi finali;
  • componente MCT – componente a copertura del sistema di compensazio­ne a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combu­stibile nucleare fino al definitivo smantel­lamento degli impianti.
  1. Imposte

Le imposte presenti nella bolletta sono l’accisa e l’IVA.

L’accisa è un’imposta che grava sulla quantità di energia consumata e viene suddivisa in base ai consumi in due scaglioni: forniture fino a 1.200.000 kWh/mese e forniture oltre i 1.200.000 kWh/mese. Per entrambi gli scaglioni, prevede un valore diverso (più alto) per i primi 200.000 kWh consumati nel mese.

L’accisa nella bolletta della luce a partita IVA

Utenza BTA ALTRI USI

ACCISA-Imposta-erariale
              c€/kWh

Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese

– Primi 200.000 kWh consumati nel mese

                 1,25

– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese

                 0,75

Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese

– Primi 200.000 kWh consumati nel mese

                 1,25

– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese

4820 € in misura fissa

L’IVA è invece il tributo che viene calcolato sul valore economico dell’energia. Si applica quindi al totale della bolletta, compresa l’accisa. Attualmente l’IVA è al 22% per tutte le attività eccetto in alcuni casi particolari per i quali l’IVA è agevolata al 10% (imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili).

Scopri quali sono le agevolazioni fiscali dedicate alle imprese. Contatta il nostro Studio.

Fatturazione dei consumi

La fatturazione avviene sulla base delle mi­sure di energia prelevata rese disponibili dall’impresa che gestisce la rete di distribu­zione cui si è allacciati. Sarà invece il forni­tore a stabilire in contratto la periodicità di emissione delle bollette al fine di fatturare quanto dovuto per l’energia consumata.

La lettura del contatore spetta ai gestori del­le reti di distribuzione.

In caso di contatore tradizionale o elettro­nico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura al­meno una volta all’anno per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti dome­stici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

In caso di contatore elettronico già attiva­to per rilevare i consumi per fasce orarie, la rilevazione viene effettuata una volta al mese e, in particolare, essa viene registra­ta alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di cia­scun mese.

  • Nel servizio di maggior tutela, il vendi­tore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore per fatturare con periodicità mensile i punti di prelievo con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW e bime­strale per tutti gli altri punti di prelievo.
  • Nel mercato libero, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore per fatturare con la periodicità prevista dal contratto di fornitura (concordato tra le parti) che può essere, quindi, mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

Conguagli

Se si ha un contratto a condizioni regola­te dall’Autorità (servizio di maggior tutela) il venditore emette la fattura sulla base di consumi effettivi (kWh consumati tra due letture rilevate o autoletture) o di quelli sti­mati. Nel periodo che intercorre tra una let­tura e quella successiva, infatti, il venditore può calcolare la fattura secondo una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.

Ogni fornitore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono sapere con quali criteri sono stimati i loro consumi; per il servizio di maggior tutela tali criteri sono previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Se si ha un contratto nel mercato libero, le condizioni e le modalità di calcolo e ri­costruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Nei casi in cui non è prevista l’autolettura da parte del cliente, le modalità di “rico­struzione” usuali sono algoritmi basati su dati storici come la media mensile di più anni precedenti, il consumo effettivo nello stesso mese dell’anno precedente o il con­sumo medio dichiarato dal cliente all’atti­vazione del contratto.

Alle letture “effettive” corrispondono i conguagli, in altre parole la fatturazione di consumi effettivi con detrazione di tutti i precedenti addebiti che si riferiscono a consumi “presunti”.

Esistono, poi, conguagli a carattere esclu­sivamente economico, non conseguenti cioè alla disponibilità di misure effettive, ma semplicemente alla variazione di com­ponenti tariffarie avvenute nel periodo di riferimento.

In tutti i casi in cui siano stati installati i nuovi contatori elettronici con conseguente possibilità di lettura automatica e a distan­za, ogni bolletta dovrebbe basarsi sulla lettura effettiva; viceversa, nei casi in cui non dovesse rendersi disponibile la misura dal sistema di telegestione, al cliente verrà fatturata una misura stimata in acconto.

Si ricorda, infine, che anche in presenza di contatori elettronici e letture effettive potrebbe essere addizionata al periodo di consumo rilevato una quota stimata di energia consumata dal cliente nel tempo intercorrente tra la data di lettura rilevata (alla fine di ogni mese) e la data di emis­sione della fattura (cosiddette “code di fat­turazione”)

Offerte commerciali nel libero mercato

Le offerte commerciali presenti nel libe­ro mercato sono, solitamente, di tre tipi: a prezzo fisso, a prezzo variabile e a prezzo spot.

L’offerta si dice a prezzo fisso se il forni­tore definisce un prezzo/kWh per ogni fascia di consumo che rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo della for­nitura.

L’offerta si dice a prezzo variabile o in­dicizzato quando il fornitore utilizza un indice legato agli andamenti dei pro­dotti petroliferi e loro derivati per defini­re ogni mese il prezzo. In questo caso il prezzo dell’energia non è costante, può salire o scendere secondo l’andamento del prezzo del petrolio e di altri combu­stibili quotati sui principali mercati borsi­stici internazionali.

L’offerta si dice a prezzo Spot quando il fornitore indicizza il prezzo in fattu­ra al prezzo unico nazionale (PUN). Il PUN è derivato prendendo a riferimento i prezzi che si formano nel mercato del giorno prima (MGP) della borsa elettri­ca italiana (IPEX) per ogni ora del gior­no. Molto comune utilizzare il valore del PUN medio per fascia del mese di for­nitura sommato ad uno spread variabile scelto dal fornitore.

Tutte le offerte di fornitura definiscono un prezzo per ogni fascia di consumo pertanto, per la valutazione dell’offerta più vantaggiosa, occorre un’analisi del profilo di carico del consumatore.

La scelta della tipologia di offerta è na­turalmente correlata alla “propensione al rischio” del consumatore.

La componente del costo della bolletta riferibile al libero mercato (e quindi sog­getta ad offerta) è il prezzo dell’ener­gia. I costi di rete, gli oneri di sistema e le imposte sono dei costi “passanti” per il fornitore, sono cioè stabiliti dalla rego­lamentazione e vengono semplicemente trasferiti dal consumatore alla gestione del sistema e all’erario.

Come avrai senz’altro capito, L’energia, in tutte le sue sfaccettature, è una materia molto ostica.

Il nostro consiglio è quello di farti seguire da un professionista della materia.

Richiedi una nostra consulenza attraverso un primo incontro conoscitivo!                                                                                                                           

 
  

Leave A Comment

“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.”  George Bernard Shaw

Lombardia - Veneto - Emilia Romagna
(+39) 333-483-7225
(09:00 - 18:00)

Sempre in contatto con i nostri clienti, ovunque essi siano, per offrire un’esperienza connessa e omnicanale

(09:00 - 12:00)