Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato in data 21/12/2021 il DECRETO GASIVORI che definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1 aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE.
Il Decreto è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio.
Spetterà a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, come accade per l’energia elettrica.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Deliberazione del 2 novembre 2022 n. 541 dal titolo: “Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021“.
Attraverso questo provvedimento vengono regolamentate le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale e si rende attuativo il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 n. 541.
Definizione di impresa a forte consumo di gas naturale
I requisiti necessari per la definizione di imprese a forte consumo di gas naturale o gasivora sono:
- consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno ossia 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifero superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3. Il consumo viene calcolato nel periodo di riferimento (triennio n-4 a n-2 rispetto all’anno di competenza) ad eccezione delle imprese che si sono costituite da meno di un anno.
- codice ateco ricompreso nell’Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541;
- l’impresa non deve rientrare nella condizione di “impresa in difficoltà” (punto 20 della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/01).
Livelli di contribuzione
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso l’applicazione di aliquote differenziate da parte del:
- distributore (componente RE);
- trasportatore (componente RET).
I livelli di contribuzione sono relativi agli oneri generali del sistema gas destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
Gli elementi su cui vengono rideterminati i corrispettivi dovuti dalle imprese gasivore, riguardano le sotto-componenti: REIG e RETIG.
Per le imprese che possiedono i requisiti definiti dall’art. 3 del DM 21.12.2021 n. 541, il livello di contribuzione può essere:
a. in classe VAL.x: imprese caratterizzate da un’indice di intensità gasivora su VAL≥20%, rispetto a questa classe il livello di contribuzione agli oneri RETIG e REIG è pari al minor valore tra quello riportato in tabella 1 e il valore applicabile ai sensi della lettera b;
TABELLA 1 – CLASSE DI CONTRIBUZIONE VAL.x
Classe di intensità gasivora rispetto al VAL | Livello di contribuzione rispetto alle componenti RETIG e REIG |
VAL.1 – 20% ≤ ival > 30% | 1,5% VAL |
VAL. 2 – 30% ≤ ival > 40% | 0,8% VAL |
VAL. 3 – 40% ≤ ival > 50% | 0,6% VAL |
VAL. 4 – ival ≥ 50% | 0,5% VAL |
b. in classe FAT.x: imprese caratterizzate da un’indice di intensità gasivora su VAL<20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell’intensità gasivora su fatturato.
TABELLA 2 – CLASSE DI CONTRIBUZIONE FAT.x
Classe di intensità gasivora rispetto al VAL | Livello di contribuzione rispetto alle componenti RETIG e REIG |
FAT. 1 – ifat < 2% | 100% |
FAT. 2 – ifat ≥ 2% | 20% |
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi, l’impresa non potrà accedere ai benefici e rientrerà nella classe di agevolazione Classe 0.
Imprese esonerate al pagamento delle componenti tariffarie REIG e RETIG
Le imprese gasivore che:
- hanno consumi di gas naturale per usi non energetici superiori a 1 milione di Sm3/anno
- hanno il codice ateco ricompreso nell’Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541
- non rientrano nella condizione di “impresa in difficoltà” (punto 20 della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/01)
non sono assoggettate al pagamento delle sotto-componenti REIG e RETIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare; la classe di agevolazione assegnata sarà classe GNE.
Obblighi per le imprese gasivore
Sono ammesse all’agevolazione le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014, ovvero:
- adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001;
- sono titolari della diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità.
Le imprese titolari di diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all’intervento stesso.
In sede di prima applicazione, le imprese beneficiarie possono accedere alla misura assumendosi l’impegno ad ottemperare a quanto previsto sopra nel corso dell’anno di riconoscimento del beneficio.
In caso di mancato rispetto di quanto sopra l’impresa è tenuta alla restituzione del beneficio.
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