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Piano Transizione 5.0: nuovi incentivi per il risparmio energetico

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Cornice Normativa di Interesse

In data 02/03/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, All’art. 38 viene trattato il Piano Transizione 5.0, introdotto al fine di sostenere gli investimenti effettuati dalle imprese in ambito di digitalizzazione e di transizione green.

All’art. 41 sono sancite “Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico”, le quali prevedono che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del summenzionato decreto-legge, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica», venga pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l’elenco delle asseverazioni rendicontate.

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Portata applicativa del Piano Transizione 5.0

I beneficiari della misura sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Il sostegno previsto dal Piano Transizione 5.0 si estrinseca nell’applicazione di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta dalle imprese per i predetti investimenti

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Calcolo del Risparmio Energetico

Per semplificare quanto riportato nel comma 9 del decreto, il calcolo della riduzione dei consumi richiede di:

I.Riproporzionare i conteggi calcolati su base annuale

II.Fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si avviano gli investimenti

III.Il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Al fine di non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il comma 9 del decreto precisa che il risparmio energetico conseguito va calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17″.

Questo comma 17 del decreto è in effetti quello che più oggi manca all’effettività del provvedimento, in quanto riporta che “Con decreto del MIMIT, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”, con ulteriori dettagli che però a tutt’oggi non si conoscono.

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Ambito Oggettivo dell’Agevolazione

La misura riguarda investimenti in:

  • Beni Strumentali Materiali e Immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (con riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, o del 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento);
  • beni materiali nuovi finalizzati all’Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse (compresi gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5% sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, in accordo alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181);
  • spese per la formazione del personale, volte all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e non oltre l’importo di 300 mila €.
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Percentuali Applicate al Credito d’Imposta

Per determinare l’agevolazione di cui al Piano Transizione 5.0 si considerano i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Le Aliquote Percentuali del credito di imposta, applicabili in base alla riduzione dei consumi energetici registrata, sono le seguenti:

Relativamente agli impianti fotovoltaici, è prevista una Maggiorazione della Spesa Ammissibile rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), corrispondente a:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello

di cella almeno pari al 23,5 per cento;

  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
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Quale documentazione serve per ottenere il credito?

Per ottenere il credito servono certificazioni di valutatori indipendenti dei consumi energetici prima dell’intervento, di quelli dopo l’intervento e delle caratteristiche di interconnessione 4.0 ed infine una certificazione contabile del revisore della correttezza delle spese presentate. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione ottenuto a seguito della presentazione della documentazione richiesta.
È necessario mantenere il possesso dei macchinari 5 anni, pena la riduzione dei benefici fiscali.

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